diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2407 del 04/03/1998 (Rv. 513341 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri - Art. 6 T.P. civile (D. M. 585 del 1994) - Somma riconosciuta alla parte vincitrice - Condizioni - Accoglimento parziale della domanda - Rigetto - Esclusione - Somma domandata - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513341-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'art. 6 (primo comma, seconda parte) della T.P. forense (D.M. 5 ottobre 1994 n. 585), secondo il quale nei giudizi civili per pagamento di somme o liquidazione di danni la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, anziché domandata, si riferisce all'accoglimento parziale e non al rigetto della domanda, nel qual caso invece il valore della controversia (art. 5, primo comma, stesso D.M.) è determinato dal valore del bene o dalla somma richiesta (art. 6 prima parte D.M. citato), salvo il potere di compensazione (art. 92 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 5, DM Grazia e Giustizia 05/10/1994 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)