Sez. L, Sentenza n. 13140 del 25/11/1999 (Rv. 531492 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA | Polizza di assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni dei dipendenti - Qualificazione - Assicurazione privata contro i danni a favore di terzo - Conseguenze - Diritto all'indennizzo - Assoggettamento al regime giuridico proprio del contratto di assicurazione - Sussistenza - Applicabilità della disciplina dei crediti di natura previdenziale o assistenziale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - INFORTUNI O DANNI ALLA PERSONA
La polizza di assicurazione stipulata dal datore di lavoro contro gli infortuni di lavoro dei dipendenti, in ottemperanza ad un obbligo derivante da contratto o accordo collettivo, è una normale assicurazione contro i danni stipulata secondo lo schema dell'art. 1891 cod. civ. (con la conseguenza che colui che ha stipulato il contratto non è titolare dei diritti che ne derivano, ancorché sia in possesso della polizza). Pertanto il diritto all'indennizzo è assoggettato al regime giuridico proprio del contratto di assicurazione e non a quello dei crediti di natura previdenziale o assistenziale ai quali non è comparabile, risultando estraneo alle garanzie di cui all'art. 38 della Costituzione. (Nella specie la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso l'applicabilità dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)