diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 21591 del 13/08/2008 (Rv. 604431 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Retribuzione ex art. 36 Cost. - Sussistenza - Obbligazione contributiva - In favore dell'INPS - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604431-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto di lavoro, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa ma dalla violazione della norma imperativa dettata dall'art. 43 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 cod. civ. Ne consegue che, limitatamente a tale periodo, il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, ai sensi dell'art. 36 Cost., in proporzione alla quantità e qualità dello stesso e che per esso devono essere versati i contributi previdenziali ed assistenziali all'ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, quale è l'INPS, e, pertanto, non all'INPGI.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)