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Sez. U, Sentenza n. 2187 del 04/04/1984 (Rv. 434220 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434220-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - LITISCONSORTI NECESSARI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - OMISSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso per Cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, nell'unico termine perentorio all'uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio. (Conf 1686/81, mass n 412355; (Conf 4190/78, mass n 393813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 35, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 36, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)