Sez. L, Sentenza n. 379 del 30/01/1975 (Rv. 373621 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - LAVORATORI ADDETTI ALLE IMPRESE DI MACINAZIONE E DI PASTIFICAZIONE - ART 1, PARTE SECONDA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 - INTERMEDIO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - INTERMEDI - LAVORATORI ADDETTI ALLE IMPRESE DI MACINAZIONE E DI PASTIFICAZIONE - ART 1, PARTE SECONDA DEL CONTRATTO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959 - INTERMEDIO - NOZIONE.*
A norma del secondo comma dell'art 31 del concordato interconfederale 23 maggio 1946 per l' Italia centro-meridionale, richiamato dall' art uno, parte seconda, del CCNL 1 ottobre 1959, per i dipendenti della industria di macinazione e di pastificazione (reso obbligatorio erga omnes con DPR 9 maggio 1961 n 803) l'appartenenza del dipendente alla categoria di 'intermediò presuppone che nella prestazione di opera ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: lo svolgimento di mansioni superiori a quelle di lavoratori classificati nella massima categoria operaia, l'esplicazione di compiti particolari di fiducia e di responsabilita che non sono normalmente attribuiti agli operai ed, infine, la guida ed il controllo del lavoro di un gruppo di operai, con apporto di Competenza tecnico pratica.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 23/05/1946 num. 31, Contr. Coll. 01/10/1959 num. 1, DPR 09/05/1961 num. 803 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)