diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 971 del 16/02/1982 (Rv. 418836 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CANONE - DEPOSITO SU LIBRETTO BANCARIO O POSTALE - MANCATA CONSEGNA O MESSA A DISPOSIZIONE DEL LOCATORE - OFFERTA NON FORMALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418836-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - OFFERTA NON FORMALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CANONE - DEPOSITO SU LIBRETTO BANCARIO O POSTALE - MANCATA CONSEGNA O MESSA A DISPOSIZIONE DEL LOCATORE - OFFERTA NON FORMALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'offerta non formale - per la sua natura di atto recettizio, preordinato ad escludere gli effetti della mora debendi - non solo deve essere portata a conoscenza del creditore, ma deve presentare altresì i requisiti della serietà, della tempestività e dell'esattezza dell'adempimento, in modo da comportare l'effettiva introduzione dell'oggetto integrale della prestazione nella sfera di disponibilità dell'avente diritto. Di conseguenza, il deposito da parte del conduttore dell'importo dei canoni di locazione su libretto bancario (o postale) non consegnato, né messo a disposizione del locatore, non integra un'offerta non formale, idonea ad escludere l'inadempimento del conduttore. (Conf 610/70, mass n 345746; (Conf 1187/75, mass n 374625; (Conf 1770/81, mass n 412452).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)