Sez. 3, Sentenza n. 12353 del 24/05/2006 (Rv. 590725 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Applicabilità alle assicurazioni sugli infortuni o invalidità - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 1924 cod. civ. - Esclusione - Ambito di applicazione dell'art. 1901 cod. civ. - Individuazione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Le disposizioni dell'art. 1901 cod. civ., in quanto contenute in un articolo collocato tra le disposizioni generali sulle assicurazioni, sono applicabili, oltre che alle assicurazioni contro i danni, anche alle assicurazioni sugli infortuni o invalidità poichè alle predette assicurazioni non è riferibile l'eccezione prevista nell'ultima parte dell'ultimo comma della norma, che esclude le assicurazioni sulla vita dall'ambito di applicazione delle precedenti disposizioni della norma medesima, nè è applicabile la norma dell'art. 1924 cod. civ. disegnata sulla specificità della struttura e della funzione dell'assicurazione sulla vita, avente di regola finalità di risparmio e di capitalizzazione. Peraltro, entrambe le norme - quella dell'art. 1901 e quella dell'art. 1924 cod. civ. - si riferiscono soltanto agli effetti dell'inadempimento dell' obbligazione di pagamento del premio nascente da contratto già concluso ed efficace, non alla decorrenza pattizia dell'efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che rimane affidata all'autonomia negoziale delle parti. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento a fattispecie in cui l'applicabilità dell'art. 1901, 1° comma., cod. civ. era stata invocata per sostenere l'operatività della polizza assicurativa nonostante l'evento si fosse verificato prima della data convenzionale di decorrenza della copertura).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1924
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)