Sez. 3, Sentenza n. 2542 del 27/06/1975 (Rv. 376468 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - NORMATIVA - APPLICABILITA - LIMITI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - NORMATIVA - APPLICABILITA - LIMITI - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nelle assicurazioni private contro gli infortuni, ancorche assimilabili per ragioni di affinita alle assicurazioni sulla vita, trovano peraltro applicazione, in ipotesi di mancato pagamento del premio, le norme del terzo comma dell'art 1901 cod civ, le quali prevedono la risoluzione di diritto del contratto di Assicurazione nel caso che l'assicuratore non agisca per la riscossione del premio o della rata di premio nel termine di sei mesi dal giorno della scadenza e non gia le Disposizioni dettate dall'art 1924 cod civ per le assicurazioni sulla vita in senso stretto. (Conf 1747/73, mass n 364695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1924
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)