Sez. 1, Sentenza n. 1883 del 13/05/1977 (Rv. 385596 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - DEI PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - DEI PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La norma di cui all'art 1924 secondo comma cod civ, che prevede la risoluzione di diritto dell'Assicurazione sulla vita, per il caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, non e applicabile all'Assicurazione privata contro gli infortuni, la quale e soggetta alla disciplina generale dettata dall'art 1901 cod civ, e, quindi, e suscettibile di risoluzione, per effetto dell'inadempimento dell'assicurato, solo nel caso in cui l'assicuratore non agisca per la riscossione dei premi entro sei mesi dalla scadenza. Infatti, il carattere eccezionale dell'indicata disposizione, che e propria ed esclusiva dell'Assicurazione sulla vita in senso tecnico, non ne consente un'estensione analogica nel ramo dell'Assicurazione contro gli infortuni, la quale, pur presentando con la prima alcune affinita, non puo essere identificata od equiparata alla medesima. (Conf 2542/75, mass n 376468; (Conf 1747/73, mass n 364695).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1924
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)