Sez. L, Sentenza n. 7352 del 13/12/1983 (Rv. 431949 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - REQUISITI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZA - RIFERIMENTO A TALI REQUISITI - OBBLIGATORIETÀ - COMPARAZIONE DELLE MANSIONI IN CONCRETO ESPLETATE DAL LAVORATORE CON QUELLE SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI AVENTI LA CATEGORIA O LA QUALIFICA PRETESA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - REQUISITI PREVISTI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZA - RIFERIMENTO A TALI REQUISITI - OBBLIGATORIETÀ - COMPARAZIONE DELLE MANSIONI IN CONCRETO ESPLETATE DAL LAVORATORE CON QUELLE SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI AVENTI LA CATEGORIA O LA QUALIFICA PRETESA - INAMMISSIBILITÀ.*
Al fine dell'accertamento della categoria e della qualifica spettante al lavoratore, il giudice ha l'Obbligo di attenersi ai requisiti richiesti dalle pattuizioni contrattuali collettive per l'inquadramento, senza alcuna possibilità di ricorrere a criteri diversi per verificare l'esattezza della qualifica attribuita. Pertanto, il lavoratore non può pretendere di essere assegnato ad una categoria o qualifica superiore mediante una comparazione delle mansioni da lui in concreto espletate con quelle svolte da altri lavoratori aventi la categoria o la qualifica pretesa, anche perché, nel vigente ordinamento, il datore di lavoro non è tenuto inderogabilmente a garantire ai propri dipendenti una eguale retribuzione, ma solamente a rispettare il divieto di discriminazione in ragione del sesso o dell'età. (V 4060/83, mass n 429022; (V 3646/83, mass n 428539; (V 2730/83, mass n 427634; (V 248/80, mass n 403642).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)