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Sez. L, Sentenza n. 6059 del 03/12/1985 (Rv. 443190 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - INQUADRAMENTO IN BASE ALLE MANSIONI SVOLTE - PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443190-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - INQUADRAMENTO IN BASE ALLE MANSIONI SVOLTE - PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CARATTERE VINCOLANTE PER IL GIUDICE - CONSEGUENZE.*

In tema di inquadramento del lavoratore subordinato in ragione delle mansioni dallo stesso espletate, i requisiti di appartenenza alle categorie, classi e livelli, quali previsti dalla contrattazione collettiva, sono vincolanti per il giudice, il quale non può ricorrere a criteri diversi per verificare l'esattezza della qualifica attribuita al lavoratore medesimo, ma - nei limiti della ripartizione di carattere generale sancita dall'art. 2095 cod. civ. - deve fare applicazione delle clausole contrattuali, la cui interpretazione è poi censurabile in Sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (V 3491/83, mass n 428381; (V 301/85, mass n 438526; (V 4060/83, mass n 429023; (V 7352/83, mass n 431949).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)