diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13666 del 17/09/2003 (Rv. 566915 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento del danno - Liquidazione - Trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta - Conseguenze - Interessi per il periodo successivo alla sentenza fino al saldo - Riconoscibilità in mancanza di domanda di parte - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566915-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

La liquidazione del danno da parte del giudice trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, con la conseguenza che il giudice non può riconoscere gli interessi per il periodo successivo alla decisione fino al saldo, in mancanza di specifica domanda della parte in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)