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Sez. 3, Sentenza n. 24896 del 25/11/2005 (Rv. 585725 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Risarcimento del danno - Liquidazione - Trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta - Conseguenze - Rivalutazione per il periodo successivo alla sentenza fino al saldo - Riconoscibilità in sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585725-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

La liquidazione del danno da illecito extracontrattuale trasforma l'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria non può essere disposta con la sentenza sino al saldo, atteso che, in relazione all'eventuale ritardo nella esecuzione del giudicato, valgono i criteri previsti dalla legge per il debito di valuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)