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Sez. 5, Sentenza n. 32254 del 04/06/2003 Cc. (dep. 31/07/2003) Rv. 226503 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Pluralità di fatti di bancarotta - Unificazione ex art. 219 legge fallimentare - Autonomia dei singoli episodi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226503-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, diversi episodi di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento ben possono atteggiarsi quali segmenti di un più ampio comportamento distrattivo in un'articolata condotta criminosa, come previsto "quoad poenam" dall'art. 219 legge fallimentare, che si connota di propria e diversificante autonomia tale da rendere impossibile il riscontro della coincidenza fattuale, che costituisce il presupposto dell'applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)