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Sez. 2, Sentenza n. 31253 del 01/07/2002 Ud. (dep. 18/09/2002) Rv. 222359 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO | Imputato arrestato e detenuto all'estero per il quale sia cessato lo stato di latitanza - Applicabilità dell'art. 169 cod. proc. pen.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222359-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - RESIDENTE ALL'ESTERO

In tema di notifica degli atti, quando l'imputato sia stato arrestato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale relativa al reato per cui si procede e risulti dagli atti lo "status" ed il luogo della detenzione - e quindi sia cessato lo stato di latitanza - si applica la disciplina prescritta per l'imputato residente o dimorante all'estero, come previsto dall'art. 169, co. 5, cod. proc. pen., e non il rito per la notifica ai latitanti di cui all'art. 165 del codice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)