Sez. 6, Sentenza n. 3217 del 11/10/1999 Cc. (dep. 10/11/1999) Rv. 214534 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Arrestato all'estero - Consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 165 c.p.p. - Necessità - Sussistenza - Notificazione secondo le forme previste per l'imputato detenuto (art. 156 cod. proc. pen.) o per il residente all'estero (art. 169 cod. proc. pen.) - Esclusione - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
La notificazione degli atti all'imputato latitante o evaso arrestato all'estero non può eseguirsi che nelle forme dell'art. 165 c.p.p., cioè mediante consegna dell'atto al difensore; in tal caso, infatti, avuto riguardo alle garanzie che devono circondare specificamente le modalità di esecuzione delle notificazioni, non sono applicabili né le forme previste dall'art. 156 cod. proc. pen. per gli imputati detenuti (giacché esse presuppongono che l'imputato sia ristretto in stabilimenti carcerari posti nel territorio italiano) né quelle previste dall'art. 169 cod. proc. pen. (perché tali forme si riferiscono agli imputati i quali all'estero abbiano la residenza o la dimora).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)