Sez. 6, Sentenza n. 8637 del 14/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205969 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - EVASO | Successivamente arrestato all'estero - Forma delle notificazioni - È quella prevista dall'art. 165 cod. proc. pen. (consegna dell'atto al difensore) - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - EVASO
La forma della notificazione degli atti all'imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all'estero, deve essere quella prevista dall'art. 165 cod. proc. pen. (art. 173 del codice del 1930), e cioè la consegna dell'atto al difensore, non essendo applicabile in tal caso - avuto riguardo alle garanzie che devono circondare specificamente le modalità di esecuzione delle notifiche - né la forma prevista dall'art. 156 cod. proc. pen. (notificazione all'imputato detenuto), in quanto presuppone che l'imputato sia ristretto in stabilimenti carcerari posti nel territorio italiano, né quella prevista dall'art. 169 cod. proc. pen. che si riferisce agli imputati i quali all'estero abbiano la residenza o la dimora.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 169 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)