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Sez. L, Sentenza n. 6812 del 19/11/1986 (Rv. 448926 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448926-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

In tema di interpretazione di un contratto collettivo post- corporativo di diritto comune, la parte può - in Sede di legittimità - lamentare la violazione delle regole di ermeneutica negoziale soltanto se tale violazione sia dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice del merito abbia deviato da esse; invece la mera critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice di merito e la proposta di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in Sede di legittimità. (V 846/84, mass n 433060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)