Sez. L, Sentenza n. 846 del 03/02/1984 (Rv. 433060 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - PROSPETTAZIONE DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA COMPIUTA DAL GIUDICE DEL MERITO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATA AL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DALLE FORNACI DI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PARMA 8 OTTOBRE 1970.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - PROSPETTAZIONE DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA COMPIUTA DAL GIUDICE DEL MERITO - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE RELATA AL CONTRATTO PER I DIPENDENTI DALLE FORNACI DI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PARMA 8 OTTOBRE 1970.*
In tema d'interpretazione di un contratto collettivo (di diritto comune), è inammissibile, in Sede di legittimità, la censura con la quale il ricorrente si limiti a prospettare un'interpretazione diversa da quella compiuta dal giudice del merito. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 4 del contratto collettivo 8 ottobre 1970 per gli operai dipendenti dalle fornaci di laterizi della provincia di Parma nel senso che esso attribuiva il diritto al godimento del riposo intermedio retribuito a tutti gli operai svolgenti un'attività di otto ore giornaliere con rotazione a turni, indipendentemente dal carattere continuo o discontinuo della stessa, e, perciò, anche ai fuochisti, pur ove si ammettesse la discontinuità di tale lavoro). (Conf 6021/81, mass n 416803).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 08/10/1970 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)