Sez. 2, Sentenza n. 5679 del 20/05/1991 (Rv. 472264 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere | Architetto dipendente INPS - Divieto di esercitare la libera professione - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze nell'ambito del rapporto di lavoro - Contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in situazione di incompatibilità - Validità - Diritto al corrispettivo - Sussistenza.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere
L'architetto, il quale sia dipendente dell'INPS, è soggetto al divieto di esercitare la libera professione, in forza del richiamo recettizio agli artt. 60 e segg. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 contenuto nell'art. 8 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (con effetto abrogativo delle diverse disposizioni dettate da norme anteriori). L'inosservanza di tale divieto, peraltro, ha influenza nell'ambito del rapporto di lavoro, implicando responsabilità disciplinare ed eventuale decadenza dall'impiego, ma non tocca la validità ed efficacia del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in situazione d'incompatibilità (nè quindi pregiudica il diritto al corrispettivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)