Sez. 3 - , Sentenza n. 4149 del 13/02/2019 (Rv. 652745 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - RENDICONTO | Espropriazione forzata - Incapacità dell’offerente a partecipare alla gara – Divieto di cui all’art. 1471, comma 1, n. 2, c.c. – Estensione del divieto – Giudice in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario – Condizioni – Rilevanza disciplinare della condotta – Sussistenza - Ripercussioni sulla validità dell’acquisto all’asta – Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - RENDICONTO
In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell'acquisto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1471, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)