Sez. 3, Sentenza n. 3335 del 07/12/1973 (Rv. 367231 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE - RICHIESTA DI CANCELLAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI.*
La cancellazione dell'ipoteca puo essere richiesta non soltanto dal debitore che abbia pagato il credito da essa garantito, e dal suo diretto avente causa che abbia trascritto l'atto d'acquisto del bene ipotecato, ma anche da chiunque vi abbia interesse, e quindi in primo luogo dall'attuale proprietario della cosa ancorche il suo acquisto non risulti trascritto, poiche ne l'art 2882 cod civ, che richiede soltanto il consenso delle parti interessate e in particolare l'assenso del creditore, ne l'art 21 del RDL 15 marzo 1927, n 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli, che si limita ad esigere l'esibizione della quietanza o di altro atto da cui risulti il consenso del creditore, limitano a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2882, Legge 15/03/1927 num. 436 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)