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Sez. 3, Sentenza n. 3655 del 15/11/1974 (Rv. 372172 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DIRITTO DEL CONDUTTORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE - PROVA LIBERATORIA DEL LOCATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372172-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DIRITTO DEL CONDUTTORE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE - PROVA LIBERATORIA DEL LOCATORE - CONDIZIONI.*

Il conduttore, che azioni la pretesa risarcitoria prevista dal secondo comma dell'art 1578 cod civ, ha l'Onere di provarne i fatti costitutivi, e cioe la sussistenza del vizio della cosa locata ed il nesso di derivazione causale del pregiudizio di cui chiede il risarcimento. Solo in caso di esito positivo di tale prova, puo in concreto sorgere a carico del locatore l'Onere della prova liberatoria della sua responsabilita, consistente nella dimostrazione di avere ignorato senza sua colpa l'esistenza del vizio della cosa al momento della consegna. (V 1008'71, mass n 350982).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)