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Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 06/04/1971 (Rv. 350982 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DANNI PER IL CONDUTTORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL LOCATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350982-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DANNI PER IL CONDUTTORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL LOCATORE - LIMITI.*

A norma dell'art 1578 cod civ il locatore e tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa locata, se non prova di avere senza sua colpa ignorato l'esistenza dei vizi medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)