Sez. 3, Sentenza n. 1008 del 06/04/1971 (Rv. 350982 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DANNI PER IL CONDUTTORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL LOCATORE - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - DANNI PER IL CONDUTTORE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL LOCATORE - LIMITI.*
A norma dell'art 1578 cod civ il locatore e tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa locata, se non prova di avere senza sua colpa ignorato l'esistenza dei vizi medesimi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)