diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 1378 del 16/05/1973 Cc. (dep. 16/07/1973) Rv. 124627 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DI UN DOMICILIATARIO - COSTITUISCE DICHIARAZIONE E NON ELEZIONE DI DOMICILIO - PERMANENZA DEGLI EFFETTI DI PRECEDENTE ELEZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124627-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DI UN DOMICILIATARIO - COSTITUISCE DICHIARAZIONE E NON ELEZIONE DI DOMICILIO - PERMANENZA DEGLI EFFETTI DI PRECEDENTE ELEZIONE.*

La dichiarazione di un domicilio, resa dall'imputato detenuto all'atto della scarcerazione, senza alcuna indicazione del domiciliatario, non puo essere qualificata come elezione di domicilio ma va intesa come semplice dichiarazione del medesimo, valida agli effetti dell'imposizione dell'Obbligo di residenza, ma non idonea a determinare la caducazione di una precedente elezione di domicilio. (V 122440, anno 1972; 115321, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)