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Sez. 4, Sentenza n. 6397 del 10/02/1986 Ud. (dep. 27/06/1986) Rv. 173244 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - SCARCERAZIONE - DOMICILIO DICHIARATO - AL MOMENTO DELLA SCARCERAZIONE - VALIDITÀ - LIMITI - EFFICACIA DI UNA PRECEDENTE ED EVENTUALE ELEZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173244-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - SCARCERAZIONE - DOMICILIO DICHIARATO - AL MOMENTO DELLA SCARCERAZIONE - VALIDITÀ - LIMITI - EFFICACIA DI UNA PRECEDENTE ED EVENTUALE ELEZIONE - ESCLUSIONE.*

La indicazione del domicilio reale fatta dall'imputato al momento della sua scarcerazione, anche se impropriamente denominata elezione di domicilio, va intesa come semplice dichiarazione di domicilio, valida agli effetti della imposizione dell'Obbligo di residenza e come tale essa non è idonea a determinare la inefficacia della eventuale precedente elezione, che spiega i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento fino al momento della sua revoca nelle forme di cui all'art. 171 cod. proc. pen.. (V mass n 124627; (V mass n 128798; (V mass n 166675).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)