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Sez. L - , Sentenza n. 5380 del 07/03/2018 (Rv. 647482 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Pensione di vecchiaia - Determinazione - Criteri - Reddito dichiarato ai fini fiscali - Rilevanza - Reddito successivamente concordato con accertamento per adesione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647482-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In tema di previdenza forense, ai fini della determinazione dell'entità del trattamento di pensione di vecchiaia erogato a favore degli avvocati e procuratori rileva - secondo la disciplina posta dalla l. n. 576 del 1980 - il reddito professionale dichiarato ai fini fiscali e non già quello definito per effetto del cd. accertamento con adesione di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, dovendosi avere riguardo al reddito professionale effettivo e non a quello "fittizio" conseguente alla definizione concordata della vertenza tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)