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Sez. L - , Ordinanza n. 24625 del 14/08/2023 (Rv. 668616 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Obbligazione contributiva - Determinazione del reddito professionale netto - Rilevanza - Reddito imponibile ai fini fiscali - Considerazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668616-01

AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA

In materia di previdenza forense, ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva occorre far riferimento al reddito professionale netto e non al reddito imponibile ai fini fiscali, ottenuto sottraendo al reddito complessivo - comprensivo di tutti i redditi posseduti dal contribuente in un periodo d'imposta - eventuali oneri deducibili sostenuti, atteso, peraltro, che tra questi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, figurano proprio i contributi versati alla cassa professionale, sicché non è concettualmente ipotizzabile che l'imponibile contributivo consegua alla deduzione dei contributi stessi.

Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 com. 2 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 141 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 com. 1 lett. E CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)