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Sez. 6 - , Sentenza n. 28788 del 01/10/2020 Ud. (dep. 16/10/2020) Rv. 279628 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Imputato detenuto - Nomina del difensore di fiducia - Adempimenti dell'amministrazione penitenziaria - Comunicazione all'autorità giudiziaria - Necessità - Comunicazione al difensore designato - Esclusione – Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279628-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'istituto penitenziario soltanto all'autorità giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)