Sez. 1, Sentenza n. 23611 del 04/04/2014 Ud. (dep. 05/06/2014) Rv. 259646 - 01
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Indagato detenuto - Nomina del difensore di fiducia - Adempimenti dell'Amministrazione penitenziaria - Comunicazione all'Autorità giudiziaria - Necessità - Comunicazione al difensore designato - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI - NOMINA
La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall'art. 123 cod. proc. pen., deve essere comunicata dal direttore dell'Istituto penitenziario soltanto all'Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all'imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (Fattispecie in cui il difensore, designato anche da altri indagati, aveva ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in ordine a tutte le contestazioni formulate nell'ambito di un procedimento comune a questi e al detenuto che lo aveva nominato omettendo però di informarlo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 com. 2 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)