Sez. 1, Sentenza n. 510 del 28/01/1998 Cc. (dep. 10/03/1998) Rv. 210013 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI | Nomina del difensore di fiducia - Efficacia immediata identica a quella ricevuta direttamente dall'a.g. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DICHIARAZIONI E RICHIESTE - DI DETENUTI O INTERNATI
La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia effettuata dall'imputato (o indagato) detenuto, con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento di custodia a norma dell'art. 123 cod. proc. pen. ha immediata efficacia, come se fosse direttamente ricevuta dall'autorità giudiziaria destinataria, alla quale deve essere comunicata con urgenza con le modalità e gli strumenti previsti dall'art. 44 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che è affetta da nullità di carattere generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c)- del codice l'atto compiuto in mancanza di previo avviso al difensore di fiducia così tempestivamente nominato, ancorché la nomina effettuata prima della fissazione dell'atto medesimo sia pervenuta all'ufficio dell'autorità procedente solo successivamente. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto la nullità, tempestivamente eccepita, dell'interrogatorio di garanzia, da equiparare, per gli effetti di cui all'art. 302 cod. proc. pen., alla sua mancata esecuzione, con la conseguenza della perdita di efficacia della custodia cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 123 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 44 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)