Sez. U, Sentenza n. 2634 del 22/06/1977 (Rv. 386315 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - CONTRASTO CON GLI ARTT 24, 101, 104 E 107 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - CONTRASTO CON GLI ARTT 24, 101, 104 E 107 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'indeterminatezza dell'illecito disciplinare previsto dall'art 18 del RDL 31 maggio 1946 n 511 (guarentigie della magistratura), e consistente in una condotta riprovevole, tale da rendere il magistrato immeritevole della fiducia e della stima di cui deve godere, o tale da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario, manifestamente non si pone in contrasto con i principi costituzionali della tipicita dell'illecito, del diritto di difesa e della indipendenza del singolo magistrato (artt 24, 101, 104, 107 della Costituzione), in considerazione del necessario coordinamento di detti principi con quelli inerenti alla tutela dell'ordine giudiziario. (Conf 743/75, mass n 378408).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 107, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)