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Sez. U, Sentenza n. 5225 del 10/06/1997 (Rv. 505111 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Fattispecie per clausole generali ex art. 18 R.D.Lgs n. 511 del 1946 - Adattamento al caso concreto - Necessità - Riferimento alle prescrizioni di un regolamento e di una circolare esplicativa di questo - Ammissibilità - Contrasto con il principio di legalità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505111-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di sanzioni disciplinari a carico di magistrati il necessario adattamento al caso concreto della norma di cui all'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 (formulata per clausole generali attraverso il riferimento a nozioni quali la "fiducia", la "considerazione " o il prestigio dell'ordine giudiziario") può essere effettuato, senza alcuna violazione del principio di legalità, mediante il ricorso al contenuto tanto di un atto normativo regolamentare, quale (come nella specie) l'art. 1 del R.D. 3 aprile 1926, n.746, che consente l'uso delle automobili delle amministrazioni dello stato esclusivamente per ragioni di servizio, quanto di una circolare ministeriale ulteriormente specificativa delle prescrizioni dello stesso regolamento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 03/04/1926 num. 746 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)