Sez. U, Ordinanza n. 743 del 13/12/1975 (Rv. 378408 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - CONTRASTO CON GLI ARTT 24, 21, 3, 101, 104 E 107 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE - ILLECITO DISCIPLINARE - INDETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE - CONTRASTO CON GLI ARTT 24, 21, 3, 101, 104 E 107 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'indeterminatezza della fattispecie di illecito disciplinare configurata dall'art 18 RDL n 511 del 1946, che qualifica come contraria alla disciplina la condotta del magistrato che 'tenga in ufficio o fuori una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, non contrasta col principio di tipicita dell'illecito (art 24 cost), connesso con la tutela della liberta di manifestazione del pensiero (art 21 cost), che deve essere assicurata al magistrato come ad ogni altro cittadino (art 3 cost), ne contrasta col diritto del magistrato di difendersi in Sede di procedimento disciplinare e, quindi, con la sua indipendenza (art 101, 104, 107 cost). Infatti: a) il detto principio di tipicita deve considerarsi attenuato la dove, come nei procedimenti disciplinari degli ordini professionali (ai quali, sotto il profilo in discorso, e assimilabile l'ordine giudiziario), debbasi tutelare l'indipendenza dell'ordine, nell'Esercizio dell'autodichia, non solo nell'irrogazione delle sanzioni, ma anche nella configurazione dei caratteri della condotta illecita in relazione a specifiche circostanze concrete; b) fra i limiti della liberta di manifestazione del pensiero sta l'esigenza che il comportamento del magistrato non menomi in qualsiasi modo la fiducia dei cittadini nella sua imparzialita, voluta dall'art 101 cpv Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 107, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)