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Sez. U, Sentenza n. 14268 del 08/07/2015 (Rv. 635988 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Cause di giustificazione - Carico di lavoro e impegni aggiuntivi - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2015-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635988-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare magistrato, il ritardo nel deposito di provvedimenti giurisdizionale può essere giustificato sia in relazione al complessivo carico di lavoro del magistrato, da valutarsi sulla base del numero di cause sul "ruolo", indipendentemente da quelle effettivamente trattate e decise, sia in relazione alla sussistenza e all'entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo o organizzativo, tenendo conto del momento in cui tali impegni siano sopravvenuti e della loro durata rispetto al verificarsi dei ritardi, al fine di valutare la sussistenza di eventuali significative ingerenze sulla programmazione del lavoro dell'incolpato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)