Sez. 2, Sentenza n. 3558 del 25/10/1975 (Rv. 377758 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - SUSSISTENZA - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE - DELIBERAZIONE DI OBBLIGO DI CONTRIBUTO PER TUTTI I CONDOMINI - CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DELIBERAZIONE ANNULLABILE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - OBBLIGO DI OSSERVANZA - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - SUSSISTENZA - DELIBERAZIONI NULLE O INESISTENTI - INSUSSISTENZA - SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE - DELIBERAZIONE DI OBBLIGO DI CONTRIBUTO PER TUTTI I CONDOMINI - CONTRASTO CON IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DELIBERAZIONE ANNULLABILE.*
Il termine di decadenza, stabilito dall'ultimo comma dell'art 1137 cod civ per il ricorso al giudice contro le deliberazioni della assemblea condominiale contrarie alla legge o al regolamento di condominio, concerne le deliberazioni annullabili e non quelle nulle (rispetto alle quali non e stabilito alcun termine di decadenza) perche prive degli elementi essenziali, o affette da vizi attinenti alla regolare Costituzione dell'assemblea o alla formazione delle maggioranze o perche aventi un oggetto impossibile o illecito, siccome contrario all'ordine pubblico o alla morale o al buon costume. E deve ritenersi non gia nulla ma semplicemente annullabile la deliberazione dell'impianto dell'ascensore, in asserito contrasto con una clausola del regolamento condominiale, che assoggetta solo alcuni condomini alle spese di riparazione e manutenzione dello ascensore stesso. (V 1079/73, mass n 363552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)