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Sez. 2, Sentenza n. 3775 del 10/06/1981 (Rv. 414409 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - PROVVEDIMENTI LESIVI - NULLITA - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - TERMINE DI DECADENZA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414409-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - PROVVEDIMENTI LESIVI - NULLITA - IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - TERMINE DI DECADENZA - INAPPLICABILITA.*

Il rimedio dell'impugnazione offerto dall'art 1137 cod civ nei confronti delle deliberazioni assembleari condominiali - e la disciplina relativa, anche in ordine alla decadenza - riguarda unicamente le deliberazioni annullabili e non quelle nulle. Pertanto, il provvedimento con cui l'amministratore del condominio, esorbitando dai suoi poteri, leda i diritti dei singoli condomini sulle cose comuni, in quanto affetto da radicale nullita, e impugnabile davanti all'autorita giudiziaria, con Azione non soggetta ai termini di decadenza di cui agli artt 1133 e 1137 comma terzo cod civ. (Conf 3558/75, mass n 377758, sulla prima parte; (Conf 472/76, mass n 379126, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)