diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 31790 del 10/12/2024 (Rv. 673232-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore - Crediti prelatizi - Dilazione di pagamento oltre il termine di un anno dall'omologazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673232-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, il debitore può legittimamente prevedere, sia pur nei limiti della ragionevole durata del procedimento, la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della l. n. 3 del 2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo nella corresponsione delle somme, si attribuisca ai creditori, nelle forme e nei tempi previsti dalle rispettive procedure e nei limiti di tale perdita, il diritto di votare la proposta di accordo di ristrutturazione e la facoltà di esprimersi in merito alla convenienza del piano del consumatore offerto dal debitore.

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 8 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)