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Sez. 1, Ordinanza n. 11676 del 29/04/2026 (Rv. 677903-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca - Moratoria ex art. 67, comma 4, CCII (come modificato dall'art. 19 del d. lgs. n. 136 del 2024) - Contenuto.
Stato
decisa il 2026-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677903-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la proposta, formulata ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII, come modificato dall'art. 19 del d. lgs. n. 136 del 2024, di moratoria fino a due anni dall'omologazione del pagamento dei debiti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento, ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio, ferma restando, per il medesimo periodo sospeso, la necessità di computare gli interessi legali, che restano dovuti sulle predette somme anche nel corso del biennio.

CCII [ rnc : art = 0067 00, com = 0004, gen = LS, sp = CCII], Decreto Legisl. 13/09/2024 num. 136 art. 19, CCII [ rnc : art = 0070 00, gen = LS, sp = CCII]

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)