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Sez. 1 - , Ordinanza n. 22797 del 27/07/2023 (Rv. 668685 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012 - Accordo di composizione della crisi - Falcidia del creditore ipotecario e pagamento dilazionato - Necessità di ammissione al voto anche per la perdita economica subita dal ritardo - Mancata previsione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2023-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668685-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n. 3 del 2012, va necessariamente prevista l'ammissione del creditore ipotecario al voto, non solo in relazione alla parte falcidiata della sua pretesa, ma anche con riferimento alla perdita economica subita in ragione della dilazione di pagamento impostagli, conseguendone, in mancanza, l'inammissibilità della proposta di accordo.

Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)