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Sez. 2 - , Ordinanza n. 19064 del 06/07/2021 (Rv. 662011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Compenso spettante al custode di beni sequestrati - Uso locale ex art. 5 d.m. n. 265 del 2006 - Oggetto - “Opinio iuris ac necessitatis” - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. PROVE - (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - spese In genere.
Stato
decisa il 2021-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati deve essere operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, esclusivamente sulla base degli usi locali, non richiedendosi la ricorrenza di un elemento ulteriore, come quello denominato correntemente "opinio iuris ac necessitatis", consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. (La S.C. ha espresso il principio in causa nella quale il giudice di merito aveva liquidato l'indennità al custode decidendo secondo equità, avendo ritenuto che non sussistesse un uso locale, in quanto le tariffe praticate non erano assistite dall'"opinio iuris ac necessitatis").

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 02/09/2006 num. 265 art. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58 com. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)