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Sez. 2, Sentenza n. 24106 del 17/11/2011 (Rv. 620013 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Bene immobile oggetto di sequestro preventivo penale - Liquidazione dell'indennità al custode - Tariffe contenute nelle tabelle approvate ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Dottore commercialista - Tariffe professionali - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620013-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di spese di giustizia, la liquidazione dell'indennità spettante al custode di un bene immobile sottoposto a sequestro penale preventivo deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 58 e 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e, quindi, sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi del citato art. 59 o, in via residuale, secondo gli usi locali, anche se il custode sia un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, in quanto nessuno spazio, neppure in via residuale, può esserci per l'operatività della disciplina prevista dal regolamento sugli onorari per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti (approvato con d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645), la cui applicabilità presuppone che al professionista sia affidata anche l'attività di amministrazione o liquidazione dell'azienda, del patrimonio o di singoli beni.

Riferimenti normativi: DPR 10/10/1994 num. 645, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 58, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 59, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)