Sez. U, Sentenza n. 2341 del 06/04/1983 (Rv. 427297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - SPESE - DI ENTRAMBI I GRADI DEL GIUDIZIO - PRONUNCIA RELATIVA - OBBLIGATORIETĂ€.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - SPESE - DI ENTRAMBI I GRADI DEL GIUDIZIO - PRONUNCIA RELATIVA - OBBLIGATORIETĂ€.*
Il giudice di secondo grado, il quale, in accoglimento del gravame avverso la sentenza negativa della giurisdizione, affermi la giurisdizione medesima, e rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ha il potere-dovere di provvedere sulle spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto che siffatta pronuncia, oltre a concludere il processo d'appello, definisce la causa sulla questione di giurisdizione. (V 1802/81, mass n 412483; (V 657/68, mass n 331832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)