Sez. L, Sentenza n. 1802 del 28/03/1981 (Rv. 412483 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - SPESE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - SPESE - CONDANNA DEL SOCCOMBENTE SULLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMITA.*
Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza puo essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art 91 cod proc civ, per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensi una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, come quella con cui il giudice d'appello rimetta le parti davanti al primo giudice per ragioni di giurisdizione, ai sensi dell'art 353 cod proc civ. (V 2850/71, mass n 354068; (Conf 657/68, mass n 331832).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)