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Sez. 2, Sentenza n. 597 del 06/03/1971 (Rv. 350312 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - FATTORI PERSONALI ED ECONOMICÒ SOCIALI - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350312-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INVALIDITA - FATTORI PERSONALI ED ECONOMICÒ SOCIALI - RILEVANZA.*

Per accertare se sussiste o meno una invalidita pensionabile, occorre tener conto, non solo dell'incidenza delle infermita o minorazioni fisiò psichiche sulla capacita lavorativa dell'assicurato (intesa come idoneita alla esplicazione di lavoro produttivo), ma anche dell'influenza che altri fattori, soggettivi (eta, attitudine del soggetto, etc) ed oggettivi (ambientali ed economicò sociali), possono esercitare sulla concreta possibilita di utile e non usurante impiego delle energie residue del lavoratore in occupazioni confacenti alle sue attitudini ed al suo stato fisiò psichiche. (V 2370'70, mass n 348587).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)