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Sez. 2, Sentenza n. 875 del 30/03/1973 (Rv. 363202 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - FATTORI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363202-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - FATTORI OGGETTIVI E SOGGETTIVI - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La capacita di guadagno deve essere valutata, dopo che siasi accertato che le infermita fisiche o psichiche a carico dell'assicurato determinino una apprezzabile riduzione della sua capacita di lavoro, con riferimento non solo al grado di tale riduzione, ma anche in relazione alla influenza che altri fattori, soggettivi (eta, sesso, attitudini, etc) ed oggettivi (condizioni ambientali, contesto economico-sociale), possono esercitare sulla concreta possibilita che l'assicurato minorato utilizzi in modo non usurante le sue residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini. (Conf 2530/72, mass n 360028; 3754/71, mass n 355571; (Conf 628/71, mass n 350346; 597/71, mass n 350312).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)