Sez. 2, Sentenza n. 7527 del 23/05/2002 (Rv. 554649 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Ordinanza emessa in tema di liquidazione di onorari e diritti - Giudice del rinvio - Individuazione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Nell'ipotesi di cassazione con rinvio dell'ordinanza emessa nella speciale procedura, in tema di liquidazione di onorari e diritti a favore di avvocati e procuratori, prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, la causa deve essere rinviata allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento annullato, essendo questi dotato di competenza funzionale ai sensi della legge citata (nella specie, l'ordinanza era stata cassata per la mancata statuizione sul rimborso forfettario delle spese generali previsto dalla tariffa forense).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)