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Sez. L, Sentenza n. 17398 del 06/12/2002 (Rv. 559051 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559051-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In caso di invenzione di azienda ex art. 23, secondo comma, del R.D. 26 giugno 1939 n. 1127, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il correlativo obbligo del datore di lavoro di corrisponderlo sorgono con il conseguimento del brevetto, non essendo sufficiente che si tratti di innovazioni suscettibili di brevettazione se non brevettate; il diritto del lavoratore consegue, infatti, all'insorgenza in favore del datore di lavoro dei diritti derivanti dall'invenzione, che sono conferiti, ai sensi dell'art. 4 dello stesso R.D., solo con la concessione del brevetto, sicché è la brevettazione - in quanto costitutiva - che condiziona l'insorgere dei diritti del datore di lavoro e, quindi, del diritto del prestatore al premio, potendo il lavoratore, nei casi di inerzia del datore di lavoro nella brevettazione, ovvero di utilizzo in segreto dell'invenzione, provvedere alla brevettazione dopo avere invano diffidato il datore di lavoro ad effettuarla.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 23 com. 2, Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)