Sez. L, Sentenza n. 2379 del 04/03/1998 (Rv. 513313 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") | Impugnativa di licenziamento ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Diritti maturabili nel periodo tra il licenziamento e la sentenza di reintegra - Azione risarcitoria - Necessità - Assegnazione di azioni ai dipendenti nel periodo suddetto - Perdita - Valutabilità sul piano risarcitorio - Mancata deduzione nel giudizio di impugnazione del licenziamento - Conseguenze - Preclusione da giudicato - Fattispecie relativa alla previgente formulazione dell'art. 18.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM")
Poiché per il periodo anteriore alla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro l'art. 18 legge n. 300 del 1970 riconosce il diritto al risarcimento del danno, che va commisurato alle retribuzioni perse, salva la allegazione e dimostrazione da parte del lavoratore di un danno ulteriore, mentre solo per il periodo successivo alla ricostituzione piena del rapporto matura il diritto alla retribuzione, la perdita subita dal lavoratore che non abbia beneficiato di una assegnazione di azioni compiuta a favore dei dipendenti dalla società datrice di lavoro nel periodo tra il licenziamento e la sentenza di reintegra rileva solo sotto il profilo risarcitorio. Ne consegue che la relativa pretesa è preclusa dal giudicato qualora non sia stata fatta valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento che abbia avuto ad oggetto anche il danno conseguente, benché maturata quando ancora poteva essere azionata nel giudizio stesso, in relazione anche al disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. relativo alla proposizione nel giudizio di appello dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado. (Fattispecie maturata anteriormente alla modifica dell'art. 18 legge n. 300/1970 da parte della legge n. 108 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)