Sez. L, Sentenza n. 3020 del 23/06/1989 (Rv. 463198 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILI ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO SENZA SPECIFICAZIONE IN ORDINE ALLE VOCI DI DANNO - DOMANDA SUCCESSIVA ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO PROPOSTA IN RELAZIONE A VOCI DI DANNO NON CONSIDERATE DA TALE GIUDICATO - PRECLUSIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILI ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO SENZA SPECIFICAZIONE IN ORDINE ALLE VOCI DI DANNO - DOMANDA SUCCESSIVA ALLA FORMAZIONE DEL GIUDICATO PROPOSTA IN RELAZIONE A VOCI DI DANNO NON CONSIDERATE DA TALE GIUDICATO - PRECLUSIONE.*
Nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno, chieda, senza alcuna specificazione o riserva, la condanna del convenuto al pagamento di una data somma, l'Azione comprende, per la sua generalità, tutto il credito esercitabile, per cui è escluso che, dopo la formazione del giudicato al riguardo, il medesimo soggetto possa azionare di nuovo lo stesso diritto per ottenere il pagamento di altre somme in relazione a voci di danno non considerate da tale giudicato, come è invece consentito qualora il creditore abbia fin dal primo momento delimitato l'oggetto della sua domanda a determinate voci, restando in tal caso quelle ulteriori fuori dell'oggetto del primo giudizio (e del conseguente giudicato). (V 519/89, mass n 461631; (V 4943/88, mass n 459767; (V 3403/88, mass n 458772; (V 4488/81, mass n 415195).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)